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Sgravi per imprese e artigiani all’interno del nuovo Regime dei Minimi 2015

lentepubblica.it • 4 Novembre 2014

Le Partite IVA che esercitano attività d’impresa e applicheranno il nuovo Regime dei Minimi 2015 (Forfait al 15%) godranno di agevolazioni contributive: addio livello minimo, calcolo contributi su reddito prodotto.

Sgravi contributivi

Le agevolazioni sul fronte contributivo non riguardano tutte le Partite IVA in Regime dei Minimi ma, come recita il comma 23 (leggi o scarica il testo) solo gli “esercenti attività d’impresa“, vale a dire gli imprenditori e non i professionisti. Per prima cosa sparisce il livello minimo imponibile (previsto dall’articolo 1, comma 3 della legge 233/1990), mentre il contributo dovuto si calcola semplicemente applicando all’imponibile l’aliquota contributiva prevista dalla propria gestione previdenziale. In pratica, se per calcolare i contributi un esercente ora deve prima applicare il livello minimo (a prescindere dal reddito effettivamente prodotto) e poi quelli sulle quote di reddito eccedenti il minimale, in base alla riforma basterà applicare l’aliquota contributiva al reddito effettivamente prodotto.

Accesso a regime e benefici

Le modalità operative andranno definite da provvedimenti di Agenzia delle Entrate eINPS, entro 60 giorni dall’approvazione della Legge di Stabilità (che sta iniziando il suo iter parlamentare). Qualche dettaglio è già previsto dalla manovra: il comma 30prevede che gli imprenditori, per usufruire dell’agevolazione contributiva, debbano presentare apposita dichiarazione telematica all’INPS entro il 28 febbraio di ciascun anno (oppure quando inizia un’eventuale nuova attività). Chi trasmette la comunicazione in ritardo accede all’agevolazione l’anno successivo. I versamenti per acconto e saldo si effettuano negli stessi termini previsti per il pagamento delle tasse dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Casi particolari

  • In base al comma 25, se sono presenti coadiuvanti o coadiutori, il titolare dell’impresa può indicare la quota di reddito di spettanza ai singoli collaboratori, fino ad un massimo, complessivamente, del 49%. In questi casi, il reddito imponibile si calcola in base alla totalità del reddito d’impresa denunciato ai fini IRPEF (articolo 3 bis, Dl 384-1992).
  • Ai titolari o collaboratori familiari, nel caso in cui siano già pensionati INPS e abbiano più di 65 anni di età, non si applicano gli incrementi delle aliquote previsti dall’articolo 59, comma 15, della legge 449/1997.
  • Ai collaboratori familiari di soggetti che scelgono il Regime dei Minimi, non si applica la riduzione contributiva di tre punti percentuali, prevista dall’articolo 1, comma 2, della legge 223/1990.

 

 

FONTE: PMI (www.pmi.it)

AUTORE: Barbara Weisz

 

 

 

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